PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge, al fine di tutelare la salute degli utenti, disciplina il «centro benessere», quale struttura nella quale si esercitano attività finalizzate al benessere psico-fisico dell'individuo, ferma restando la potestà legislativa regionale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie attinenti il settore.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Per «centro benessere» si intendono una o più strutture fisicamente o funzionalmente connesse nell'ambito del medesimo contesto urbano, costituite da ambienti adeguati sia dal punto di vista igienico che della sicurezza, gestite da un unico soggetto giuridico, in cui vengono effettuati oltre ai trattamenti meramente estetici di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche trattamenti riferibili ad almeno una delle seguenti tipologie:

          a) trattamenti di medicina estetica;

          b) trattamenti di medicina non convenzionale;

          c) trattamenti di idrologia medica;

          d) fitness e wellness.

      2. Per «trattamenti estetici» si intendono le prestazioni disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, eseguite sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, ovvero di migliorarne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli eventuali inestetismi.

 

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      3. Per «trattamenti di medicina estetica» si intendono le prestazioni che comportano l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali e l'applicazione di tecniche di competenza esclusivamente medica e che sono obbligatoriamente operati da medici specialisti, sotto la propria responsabilità. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i trattamenti di medicina estetica.
      4. Per «trattamenti di medicina non convenzionale» si intendono i trattamenti terapeutici non riconducibili alla medicina tradizionale.
      5. Per «trattamenti di idrologia medica» si intendono le cure derivanti all'applicazione terapeutica delle acque termali e in particolare la crenoterapia, ovvero la cura mediante le acque minerali, e la idroterapia, ovvero la cura effettuata mediante varie modalità di applicazione di acqua comune o minerale, e ogni altro trattamento connesso ai precedenti.
      6. Per «fitness» si intende la combinazione di tecniche di attività motoria con pratiche di corretta alimentazione, di intrattenimento e di musica.
      7. Per «wellness» si intende la combinazione di tecniche improntate a una regolare attività fisica, di pratiche di corretta alimentazione e di preparazione a un approccio mentale teso a raggiungere un adeguato equilibrio psico-fisico.
      8. Per «operatore del benessere» si intende il soggetto cui, sulla base dell'attestazione del possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 4, è consentito esercitare, in proprio o, in caso di società, quale preposto, le attività di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.
(Beauty farm).

      1. Il «centro benessere» può assumere la denominazione di beauty farm esclusivamente qualora, oltre alle caratteristiche di cui all'articolo 2, si avvalga della presenza

 

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di personale medico appartenente alle seguenti specializzazioni:

          a) medicina estetica;

          b) psicologia;

          c) endocrinologia e dietologia.

Art. 4.
(Requisiti per l'esercizio delle attività).

      1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un apposito corso professionale istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che si conclude con il superamento di un esame finale teorico-pratico, per il conseguimento del titolo di «operatore del benessere».
      2. In caso di esercizio in forma di società, il requisito professionale di cui al comma 1 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività.
      3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono, sentite le associazioni regionali e delle province autonome di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, i programmi per lo svolgimento dei corsi di formazione e di specializzazione per l'ottenimento della qualifica di cui al comma 1, nonché di appositi corsi di aggiornamento, la cui frequenza obbligatoria è prevista con cadenza almeno quinquennale.
      4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore, predispone un marchio distintivo dei «centri benessere» autorizzati ai sensi della presente legge, con lo scopo di segnalare all'utente l'affidabilità del centro stesso riguardo al rispetto dei requisiti per

 

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l'esercizio dell'attività e delle norme igienico-sanitarie.
      5. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento della qualifica di «operatore del benessere», appositi corsi integrativi, escludendo l'obbligo di superamento dell'esame teorico-pratico previsto dal comma 1.

Art. 5.
(Indirizzi per l'esercizio delle attività).

      1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabilisce, con propria deliberazione, le caratteristiche minime di organizzazione del «centro benessere», con riferimento ai trattamenti di cui alla presente legge, alle modalità di erogazione dei relativi servizi, alle norme igieniche e di sicurezza, ai requisiti del personale addetto. Il Ministro dello sviluppo economico recepisce con apposito provvedimento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la predetta deliberazione.
      2. L'attività del «centro benessere» può essere organizzata in via esclusiva oppure all'interno di complessi ricettivi o non ricettivi quali alberghi, camping, stabilimenti termali, talassoterapici o idroterapici, stabilimenti balneari ed esercizi similari.

Art. 6.
(Disciplina dell'inizio di attività).

      1. L'apertura, l'estensione della tipologia delle attività e il trasferimento di sede del «centro benessere» sono soggetti a denuncia di inizio di attività, ai sensi

 

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dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      2. Nella denuncia di cui al comma 1 l'interessato dichiara:

          a) che il centro e il personale sono in possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5;

          b) le tipologie di attività che intende svolgere all'interno del «centro benessere»;

          c) l'ubicazione e la superficie dei locali, con annessi elaborati grafici redatti da un tecnico abilitato;

          d) il rispetto delle norme tecnico-professionali relative a ciascuna tipologia di attività esercitata;

          e) il rispetto delle norme urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.

Art. 7.
(Sanzioni).

      1. Chiunque apre o subentra nella gestione di un «centro benessere» senza avere inviato la denuncia di inizio di attività di cui l'articolo 6, è punito con la sanzione amministrativa da 260 euro a 1.500 euro, fino alla sospensione dell'attività.
      2. Chiunque apre o gestisce un «centro benessere» senza possedere i requisiti di legge dichiarati nella denuncia di inizio di attività, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
      3. Chiunque fa un uso illegittimo o abusivo del marchio di cui all'articolo 4, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
      4. Chiunque a seguito di modifica dei requisiti della struttura o di altri elementi dichiarati in sede di denuncia di inizio di attività, quando ciò determina il venire meno dei requisiti minimi per lo svolgimento delle attività, non ha provveduto a effettuare la prescritta denuncia, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.

 

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      5. Chiunque utilizza abusivamente la denominazione di «centro benessere» nell'insegna, nella pubblicità o in qualsiasi supporto, documento o dichiarazione pubblici, è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, nonché con l'eliminazione dei riferimenti alla natura di «centro benessere» contenuti nella denominazione o negli altri atti o documenti indicati nel presente comma.
      6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, comporta l'applicazione delle norme del codice penale ove si riscontri che da tale violazione discendono danni a persone o, nei casi meno gravi, l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, oltre alla chiusura dell'attività.

Art. 8.
(Contributi).

      1. Al fine di sostenere l'innovazione e la riqualificazione dei «centri benessere» esistenti è istituito un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione a valere sul Fondo unico per gli incentivi, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
      2. I criteri e le modalità di concessione dell'agevolazione prevista dal comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.
(Disposizioni transitorie).

      1. Le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge con la denominazione di «centro benessere» sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni ivi previste entro il termine di ventiquattro mesi dalla predetta data, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7.

 

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Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.